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 Patrocinio: nel delitto di atti persecutori (stalking), la persona offesa è sempre ammessa, a prescindere dal reddito. Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, 20 marzo 2017 n. 13497

 

 

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il comma 4 ter dell'articolo 76 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 come novellato dalla L. 38/2009 e successive modifiche, stabilisce che la persona offesa da una serie di delitti contro la persona, tra i quali il reato di atti persecutori previsto dall'articolo 612 bis c.p., può essere ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal comma 1 dell’art. 76 dello stesso decreto (che al momento ammontano ad euro 11.528,41 di imponibile ai fini di imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione).

L’espressione "può essere ammessa" ha dato adito ad interpretazioni difformi in ordine alla discrezionalità o meno da parte del Giudice, nell'accoglimento della domanda di accesso al beneficio. Il quesito, che è stato posto all’attenzione della Suprema Corte, è se l’espressione intenda l’accesso al patrocinio a spese dello Stato come una possibilità per la persona offesa, subordinata ad una valutazione da parte dell’organo giudicante, o si tratti di un diritto della medesima, scevro da discrezionalità.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza 20 marzo 2017 numero 13497, ha chiarito che la previsione di legge, la cui funzione primaria è quella di rimuovere ogni tipo di ostacolo al ricorso alla giustizia da parte della persona offesa, va intesa come dovere da parte del Giudice, di accogliere la suddetta istanza, in presenza dei requisiti richiesti dalla stessa norma, costituiti dall'esistenza di un procedimento iscritto, relativo ad uno dei sopra menzionati reati, e la presentazione di istanza di accesso al gratuito patrocinio.

La precisazione della portata dell’espressione "può essere ammessa" nella norma sopra menzionata, scaturiva da un ricorso presentato da un soggetto, parte offesa in un procedimento per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed atti persecutori, al quale veniva negato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, sia con Decreto in seguito a proposizione dell’istanza, sia con Ordinanza in seguito all’opposizione avverso il predetto provvedimento di rigetto.

Invero il Decreto rigettava l'istanza di ammissione in quanto “inammissibile ai sensi dell'articolo 79 , lettera c, del Testo Unico spese di giustizia. L’Ordinanza, emessa in seguito a gravame, riteneva che la domanda di ammissione difettasse del requisito dell’allegazione della dichiarazione sostitutiva della certificazione dei redditi prodotti dall'istante, asserendo che la norma, nella formulazione attuale non prevede un’ammissione ex lege, bensì una possibilità subordinata alla discrezionalità del Giudice, il quale può ammettere al gratuito patrocinio, ma senza prescindere dalla valutazione di alcuni elementi di fatto, in particolare del reddito della persona offesa.

La Corte di Cassazione opera una valutazione della norma in una prospettiva teleologica, che esula dal dato letterale, evidenziando che la finalità dell'introduzione di questa deroga ai limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio, non può che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo, anche economico, che possa disincentivare un soggetto ad agire in giudizio ove possegga la qualifica persona offesa di una serie di particolari reati contro la persona.

La Suprema Corte distingue altresì la persona danneggiata dal reato, dalla persona offesa: solo quest'ultima è destinataria della deroga ai limiti reddituali, mentre la persona danneggiata potrà ricorrere al gratuito patrocinio sono nel caso in cui il proprio reddito rientri nei limiti previsti dall'articolo 76 comma 1.

In mancanza di espressa disposizione legislativa, il Giudice non può negare l'ammissione al beneficio sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito, dato che il comma 4 ter non individua massimi reddituali idonei ad escludere tale diritto, nell’ottica del primario interesse di tutela della persona offesa.

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